Accesso documentale
Il diritto di accesso documentale, o procedimentale, è disciplinato dal titolo V della Legge 241/1990. Il diritto di prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi predisposti o detenuti stabilmente dall'amministrazione è riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate e che dimostri, con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare. E’ quindi necessario che il richiedente, nella domanda, specifichi il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela, nonché indichi il presupposto di fatto idoneo a rendere percettibile l’interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento (sentenza Consiglio di Stato, sezione V, 22/06/2012 n. 3683).
Presa visione
Copia in carta semplice o copia conforme in carta libera o bollo, di atti dell’Ente affissi all’albo pretorio, delibere di Giunta e di Consiglio, determinazioni dirigenziali.